Scade il 31 Maggio 2019 il termine per aderire alla definizione agevolata delle cause pendenti prevista dal DL n. 119/2018, con la quale possono essere definite le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
I presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 6 del DL 119/2018 sono:
- Notifica del ricorso alla controparte entro il 24/10/2018;
- Mancanza di pronuncia definitiva della controversia alla data della presentazione della domanda.
L’istituto offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di importi ridotti e determinati in base al valore della controversia.
In particolare, i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti pagando il 90% del valore della controversia.
Previsioni specifiche riguardano i casi in cui l’Agenzia abbia perso la causa (eventualità definita giuridicamente soccombenza) e i casi di accoglimento parziale del ricorso e di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo.
A titolo di esempio, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata al 24/10/2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- del 5% del valore della controversia qualora l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino essere pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 19/12/2018.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda, autonoma per ciascuna controversia ed esente dal pagamento dell’imposta di bollo, e con il versamento degli importi dovuti, secondo le previsioni normative, entro il 31 maggio 2019.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro è ammesso il pagamento rateale, per un massimo di venti rate trimestrali e con versamento della prima rata entro lo stesso termine. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
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