Il Governo ha approvato in data 4 giugno 2013 il testo del decreto legge che proroga gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici.
In pratica gli interventi per il risparmio energetico e di riqualificazione godranno fino al 31 dicembre 2013 di un prolungamento della detrazione IRPEF o IRES del 65%, un Ecobonus che aumenta del 10% rispetto alle precedenti disposizioni di legge.
Cosa significa attuare opere per ottenere una migliore prestazione energetica? E quali effettivi vantaggi si possono ottenere? Questi i temi messi in evidenza e trattati in questa rubrica.
Introduzione alla riqualificazione energetica degli edifici
Gli interventi di riqualificazione energetica, il cui unico scopo è la riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile, sono molto diversificati nelle aree di applicazione, tipi di interventi e tetti di spesa da affrontare.
Gli interventi devono quindi essere finalizzati all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Sono interessati solamente gli edifici esistenti, come definito nelle Circolare 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate. Il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale, inclusi i fabbricati rurali. L’edificio si considera esistente, la definizione è contenuta nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 365/E del 27 dicembre 2007, se risulti iscritto al catasto oppure sia stata fatta la richiesta di accatastamento, e se, ove è dovuta, è stata pagata la tassa sugli immobili ex ICI o IMU.
Inoltre, in relazione ad alcune tipologie di interventi agevolabili, con la citata Circolare n. 36 del 31 maggio 2007, sono state indicate alcune caratteristiche oggettive che l’edificio interessato al beneficio deve possedere:
- per tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari, l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;
- nel caso di frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse unità, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione (in termini di sagoma e volumetria). Restano, quindi, esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento;
- nel caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento dell’esistente, la detrazione può essere chiesta solo per la parte esistente;
- qualsiasi intervento che si realizza in fase di ampliamento, riguardante singoli elementi costruttivi o singoli impianti, può ottenere la detrazione solo per la quota parte dell’edificio esistente e non per l’ampliamento.
Eccezione: qualora si operi l’installazione di pannelli solari, l’edificio può non possedere l’impianto di riscaldamento.
Gli interventi, in base all’ art.1, comma 344, 345, 346, 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere:
- riqualificazione globale di edifici estistenti;
- involucri esterni degli edifici ed in particolare sulle strutture opache, finestre compresi gli infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Nelle pagine successive daremo delle indicazioni più dettagliate sui tipi di intervento. Si pone ora in evidenza il limite economico delle detrazioni:
- fino a 100.000 € per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti;
- fino al 96.000 € per impianti fotovoltaici con potenza di picco inferiore ai 20 KWh;
- fino a 60.000 € per interventi sull’involucro esterno;
- fino a 60.000 € per l’installazione di impianti solari termici;
- fino a 30.000 € per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Come ottenere le detrazioni
Come tutte le detrazioni, l’agevolazione ammessa, divisa in 10 rate annuali, deve trovare capienza nell’imposta annua dovuta nella dichiarazione dei redditi. La somma eccedente non può essere rimborsata in periodi successivi.
Entro 90 giorni, limite tassativo, dalla fine dei lavori occorre trasmettere per via telematica all’ENEA, attraverso il suo sito http://finanziaria2013.enea.it/index.asp, i seguenti documenti:
- copia dell’attestato di qualificazione e certificazione energetica;
- scheda informativa, asseverazione, relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione può essere fatta per posta, tramite raccomandata semplice, solo se la complessità della documentazione degli interventi non trovano corrispondenza negli schemi messi a disposizione dall’ENEA.
Aspetti fiscali della riqualificazione energetica
Il primo aspetto del quale si deve tener conto nel progetto di un miglioramento energetico di un immobile è la non cumulabilità delle agevolazioni con altre previste da altre disposizioni di legge. Ad esempio, non è possibile detrarre insieme le spese per la riqualificazione energetica con quelle per il recupero del patrimonio edilizio o per la ristrutturazione edilizia. Il contribuente dovrà scegliere quale opera, corrispondente alla medesima spesa, portare in detrazione e scegliere quale beneficio fiscale ottenere.
Non sono nemmeno cumulabili gli incentivi che gli enti locali, come comuni o regioni, mettono a disposizione con il riconoscimento dalla comunità Europea. Anche in questo caso, il contribuente dovrà decidere se usufruire degli incentivi o delle detrazioni.
Le prestazioni d’opera e la cessione di beni necessari alla realizzazione di interventi di qualificazione sono assoggettate ad IVA del 10% come previsto dagli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Per ottenere tale agevolazione occorre descrivere in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Per quanto riguarda le forniture oggetto di appalto contenente la cessione di beni e fornitura di servizi e quando questi siano in valore significativo, come definito dal D.M. del 29 dicembre 1999, la riduzione dell’IVA si applica solamente all’importo corrispondente alla prestazione d’opera: nel caso di appalto per la fornitura e montaggio di infissi, la riduzione d’IVA al 10% si applica solo al montaggio.
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