La Cassazione conferma la deduzione dei costi di sponsorizzazione sportiva

La Quinta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 21452 del 27 luglio 2021, ha ribadito il principio relativo all’inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione. Tali costi sono integralmente deducibili, anche se l’impresa sponsor lavora per conto terzi.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una ditta individuale, relativamente a costi di sponsorizzazione e pubblicità che erano stati considerati indeducibili per mancanza di inerenza e per antieconomicità.

Secondo l’Ufficio finanziario, gravava sul contribuente, che non aveva rapporti con i destinatari del messaggio pubblicitario (lavoro per conti terzi), l’onere di provare l’inerenza e congruità dei costi sostenuti ai fini della loro deducibilità. L’impresa aveva dedotto l’integrale deducibilità delle spese di pubblicità a favore di società e associazioni dilettantistiche, in base alla Legge n. 289/2002.

Dopo che CTP e CTR avevano dato ragione all’impresa individuale, l’Amministrazione si era rivolta alla Corte di legittimità, denunciando violazione e falsa applicazione di legge.

La Cassazione ha, quindi, giudicato infondati i predetti rilievi ribadendo l’orientamento, già consolidatosi negli ultimi mesi, secondo cui i costi di sponsorizzazione sono assistiti da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza.

Sono da ritenere integralmente deducibili le spese di sponsorizzazione, a condizione che:

  • il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • venga rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Ad avviso della Cassazione, dunque, non verrebbero ad assumere rilevanza requisiti ulteriori.

La posizione delle Entrate si poneva in contrasto con la corretta nozione di inerenza, che non poggia sulla necessaria riconducibilità dell’onere di sponsorizzazione alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo.

Il costo, allora, non viene tanto ad assumere rilevanza per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una correlazione con un’attività potenzialmente idonea alla produzione di utili.

La ratio della norma, nel fissare una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di imprese sportive (a patto che risultino soddisfatti i succitati requisiti), sarebbe ravvisabile nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per le imprese che si impegnino ad investire nello sport amatoriale, favorendo – tramite la leva fiscale – la diffusione di questo genere di attività.

Marcella Coccanari
Informazioni su Marcella Coccanari 43 Articoli
L’avv. Marcella Coccanari è la fondatrice e CEO dello Studio Legale e Tributario Coccanari & Partners. Lo Studio è specializzato nell'assistenza alle imprese ed è caratterizzato da una visione ed un’esperienza multidisciplinare ed internazionale. Nasce con il sogno e la mission di assistere aziende di eccellenza, italiane ed estere, a raggiungere i loro obiettivi di espansione, sicurezza e prosperità nei vari mercati internazionali. Questo viene costantemente realizzato con servizi di alta qualità e personalizzati per ogni cliente. Lo Studio ha sede a Roma e Milano, con desk geografici a Londra, Miami e Shanghai e si avvale di un network di corrispondenti locali nei principali mercati del mondo.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*